(massima n. 1)
L'assicurazione contro l'invalidità permanente da malattia - al pari di quella per l'infortunio non mortale, dalla quale si differenzia solo perché il danno alla persona deriva da un processo morboso "interno" alla stessa e non da un fattore causale "esterno" ad essa - rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, che non è solo assicurazione di cose o patrimoni, ma si caratterizza anche come assicurazione di persone, e, pertanto, ricade nell'ambito di applicazione del principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. (In applicazione di tale principio la S.C., con riferimento ad un caso in cui erano state stipulate due polizze contro l'invalidità permanente da malattia, prive di collegamento negoziale o di previsioni specifiche sulla loro cumulabilità, ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto trattarsi di due assicurazioni relative al medesimo rischio ma con diversa quantificazione predeterminata del danno, sicché, in forza del principio indennitario, l'importo complessivamente liquidabile non poteva quantificarsi in misura pari alla sommatoria degli importi assicurati con le due polizze, ma doveva necessariamente corrispondere al danno effettivo, da individuarsi nella misura predeterminata dalla polizza che assicurava l'importo maggiore).