(massima n. 1)
Nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento o il rilievo, tramite "perizia contrattuale", di dati tecnici (nella specie la misura dell'indennizzo) non impedisce alle parti di agire in giudizio per la soluzione di controversie implicanti questioni giuridiche inerenti l'esistenza, la validitā o l'efficacia del contratto, sottratte alla competenza dei periti, cui č demandata dalle parti una dichiarazione di scienza.