(massima n. 1)
Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 secondo comma c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscono in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore. (Nella specie la S.C. ha annullato per omesso esame di punto decisivo la sentenza impugnata che aveva dichiarato la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c. sul presupposto della conclusione fra le parti di un contratto di compravendita e non di appalto senza addurre alcun argomento a giustificazione della contestata qualificazione giuridica attribuita alla fattispecie).