(massima n. 1)
In materia di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono reciprocamente incompatibili, onde ne è ammissibile la cumulativa proposizione in un unico giudizio, poiché l'actio quanti minoris non è richiesta di esatto adempimento, con la conseguenza che, quanto ai suoi rapporti con la domanda di risoluzione, non opera il divieto posto dall'art. 1453, secondo comma c.c. — che impedisce di chiedere l'adempimento dopo che sia stata domandata la risoluzione del contratto — mentre, per ciò che concerne i rapporti fra la domanda di risoluzione ed eliminazione dei vizi, l'esatto adempimento richiesto con questa seconda incorre nel divieto suddetto nei soli limiti in cui sussista l'interesse attuale del contraente che ha chiesto, la risoluzione, tal che non può escludersi la proponibilità di entrambe le medesime domande in un unico giudizio, per l'eventualità del venir meno di tale interesse e quindi in rapporto di subordinazione della seconda alla prima.