(massima n. 1)
La banca girataria per l'incasso di un assegno bancario č tenuta non soltanto a far levare il protesto (art. 45 del r.d. n. 1736 del 1933), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche l'obbligo, discendente dal disposto dell'art. 1829 c.c., di restituire il titolo al correntista girante per l'incasso: tale ultimo obbligo, nel caso (ricorrente nella specie) in cui un vincolo posto dal giudice penale abbia impedito la restituzione dell'originale del titolo, puō ben essere adempiuto con la consegna di una copia autentica dello stesso.