(massima n. 1)
Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., č necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalitā adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalitā tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalitā tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare č soggetta a verifica in sede di legittimitā.