(massima n. 1)
Il termine per la redazione dell'inventario a norma dell'art. 485 c.c. č termine ordinatorio alla cui mancata osservanza non č collegato alcun effetto preclusivo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch'essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore proroga č subordinata a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati nel provvedimento con il quale venga concessa.