(massima n. 1)
Nella disciplina dell'indennitā di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto č la cessazione del rapporto, prevista nel comma 1, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall'art. 5 del d.lgs. n. 65 del 1999). Pertanto, detta indennitā non solo sorge al momento dell'effettiva cessazione del contratto, ma presuppone anche che l'agente generale ottenga la restituzione del portafoglio clienti possibilmente, incrementato rispetto al momento della consegna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in caso di subentro di un nuovo agente all'originario, aveva escluso il diritto del subagente all'indennitā in questione, stante la prosecuzione del rapporto di subagenzia con il nuovo agente, senza che il portafoglio clienti fosse restituito al precedente, sul quale pertanto, non poteva farsi gravare alcun onere, neppure in via di regresso o manleva).