(massima n. 1)
Nel caso in cui la prestazione di restituzione della cosa locata, prevista dall'art. 1591 c.c., non si verifichi in quanto nel godimento della cosa rimangono, dopo la cessazione del rapporto, persone diverse dal conduttore, perché quest'ultimo possa raggiungere la prova liberatoria dalla responsabilitą per inadempimento, a norma dell'art. 1218 c.c., occorre che si accerti che dette persone si siano immesse nel godimento senza che nell'immissione sia intervenuto il comportamento del conduttore, oppure che questi abbia esercitato diligentemente tutti i mezzi offerti dall'ordinamento per ottenerne l'estromissione, senza raggiungere il risultato richiesto.