(massima n. 1)
In caso di «danni per ritardata restituzione» della cosa locata, la norma di cui all'articolo 1591 c.c. ha una struttura simile a quella dell'articolo 1224 c.c., in tema di interessi moratori e, quindi, in tema di danno da ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie. In particolare, fino alla concorrenza del canone convenuto, essendo legalmente presunta l'esistenza del danno stesso, questo ultimo, in detta misura minima, non deve essere provato né nell'an né nel quantum e il pagamento del canone ha funzione risarcitoria, rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente determinata, della mancata disponibilità della cosa dovuta in restituzione (analogamente a quanto avviene per gli interessi moratori previsti dall'articolo 1224 c.c.), salvo, comunque, «il maggior danno».