(massima n. 1)
Nel contratto d'appalto il committente può rifiutare l'adempimento parziale (art. 1181 c.c.) oppure accettarlo, secondo la propria convenienza, sicché, quand'anche la parziale o inesatta esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, ciò non impedisce al committente stesso di trattenere la parte di manufatto realizzato e di provvedere direttamente al completamento e all'eliminazione degli eventuali difetti riscontrati, chiedendo poi (al giudice) il risarcimento dei danni, che può tradursi in una riduzione del prezzo pattuito, tenuto conto sia del valore dell'opera ineseguita che dell'ammontare delle spese sostenute dal suddetto, previo, se del caso, espletamento dei necessari incombenti istruttori.