(massima n. 1)
Il Fondo assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali (Fasdac) è un'associazione «di secondo livello» rispetto alle associazioni rappresentative della categoria (Fendac, Confcommercio, Confetra), sl che, ai singoli beneficiari delle prestazioni erogate, non può in alcun modo riconoscersi la qualità di «associato». Ne consegue che l'associato stesso non può legittimamente invocare l'applicazione dell'art. 24, terzo comma, c.c. — in tema di esclusione degli associati dall'associazione di cui essi fanno parte — per valutare la legittimità di una delibera di esclusione adottata nei suoi confronti dall'ente.