(massima n. 1)
In tema di responsabilitā del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il maggior danno risarcibile ex art. 1591 c.c. (in aggiunta alla liquidazione automatica in misura corrispondente al canone pagato prevista da detta norma) dev'essere provato dal locatore - anche per presunzioni - nella sua certa e concreta esistenza e non si identifica nel danno da perdita di chance, la cui configurabilitā nel caso č esclusa per la intrinseca incertezza sulla possibilitā di conseguire il vantaggio economico che connota questa figura.