(massima n. 1)
Costituisce valida offerta reale, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1208 c.c., nonché ai fini della valutazione del risarcimento del danno ex art. 1591 c.c., quella avente ad oggetto l'indennitą di cui all'art. 34 della l. n. 392 del 1978, ancorché non includa gli interessi, atteso che il credito per l'indennitą di avviamento diviene esigibile solo nel momento in cui avviene il rilascio dell'immobile.