(massima n. 1)
La disposizione sancita dall'art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione dei bene dietro corrispettivo, per l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne pił il titolo. In queste ipotesi, infatti, al vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto, salva la prova del maggior danno. (Nella specie, un privato aveva continuato ad occupare un'area demaniale marittima per molti anni dopo che era scaduta la concessione. L'Amministrazione delle finanze pretendeva il risarcimento del danno nella misura del vantaggio ricevuto dall'occupante. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, invece, ha attribuito all'amministrazione il risarcimento determinato nella misura del danno subito dalla stessa e liquidato con riferimento al canone pagato dal privato durante il periodo della legittima occupazione dell'area).