(massima n. 1)
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il creditore che reclami la proprietā dei beni acquisiti al fallimento, deducendo di averli venduti al fallito con patto di riservato dominio, č tenuto solo a provare il titolo in base al quale agisce, spettando al curatore provare che il prezzo sia stato integralmente pagato e che, dunque, la vendita abbia prodotto l'effetto reale del trasferimento della proprietā dei beni al compratore.