(massima n. 1)
In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformitā, ove l'acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non č preclusa la possibilitā di agire successivamente per la risoluzione del contratto quando sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente.