(massima n. 1)
Al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non č tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entitā dei vizi riscontrati.