(massima n. 1)
L'art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale (nella specie, con riferimento all'azione risarcitoria) deve ritenersi interrotta, a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia.