(massima n. 1)
L'accertamento, ad opera del giudice del merito, tanto dell'esistenza, in concreto, dei vizi della cosa venduta, quanto del loro riconoscimento da parte del venditore costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimitą, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori sul piano logico e giuridico.