(massima n. 1)
Pur dovendosi concettualmente distinguere tra pertinenze ed accessori della cosa venduta, per l'ipotesi della vendita del bene principale l'art. 1477 c.c. prevede espressamente l'obbligazione di consegnare la cosa venduta insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita, salvo diverso patto contrario, cosģ che ove detta ultima convenzione manchi, il venditore deve ritenersi contrattualmente responsabile per la cessione del bene principale privo di pertinenze od accessori.