(massima n. 1)
La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, č presunta sino a prova contraria e tale presunzione č superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non č stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.