(massima n. 1)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini della prova della natura simulata di un atto, il contribuente può valersi delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, non ostandovi l'art. 1417 c.c., dal momento che l'azione proposta dinanzi alla commissione tributaria è volta a dimostrare l'infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità di un contratto simulato, fermo restando che il valore indiziario di tali dichiarazioni dev'essere vagliato dal giudice in seno al complessivo contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di riscontrare la credibilità dei relativi autori in base ad elementi oggettivi e soggettivi. (Nella specie, in cui era stato impugnato l'avviso di accertamento relativo al maggior reddito derivante dalla partecipazione in una s.r.l., la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova contraria, in ordine alla natura meramente fittizia dell'intestazione del 90% delle quote sociali alla contribuente, sulla base delle sole dichiarazioni rese da un terzo, delle quali non era stata valutata l'efficacia probatoria in relazione al complesso degli ulteriori elementi oggettivi della fattispecie, con particolare riguardo all'entità delle suddette quote, tale da risultare scarsamente compatibile con il dedotto totale disinteresse della socia rispetto a qualsivoglia aspetto della gestione societaria).