(massima n. 1)
La norma dettata dall'art. 24 c.c. secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi č applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioč se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunitā intrinseca della deliberazione stessa.