(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità di un vincolo contrattuale definitivo, è necessario che l'accordo delle parti si formi su tutti gli elementi di cui all'art. 1325 c.c., non potendosene ravvisare la sussistenza ove i contraenti abbiano raggiunto un'intesa soltanto sugli elementi essenziali, rinviando ad un momento successivo la determinazione di quelli accessori. Ciò non di meno, in base al generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto con gli effetti di cui all'art. 1372 c.c. può considerarsi perfezionato ove, alla stregua della comune intenzione delle parti, possa ritenersi che le stesse abbiano inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia, però, da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che tra le parti di un giudizio risarcitorio si fosse perfezionato un accordo transattivo con l'accettazione, da parte dell'attore, della proposta della convenuta di definire la lite mediante la corresponsione di una somma di denaro, senza che assumesse rilevanza la mancata determinazione delle modalità e dei termini del versamento dell'importo, avuto riguardo al comportamento delle parti e, in particolare, al fatto che l'attore non aveva svolto alcuna precisazione su tali aspetti).