(massima n. 1)
Poiché il giudice del merito ha il dovere di aderire, tra le interpretazioni possibili, ad una lettura delle pattuizioni contrattuali che ne conservi l'attitudine a produrre effetti ex art. 1367 c.c., con il limite della impossibilitą di procedere ad una interpretazione sostitutiva della volontą delle parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare la nullitą del contratto o della clausola, deve essere cassata con rinvio la decisione di merito che ha dichiarato la nullitą per impossibilitą dell'oggetto di due contratti collegati (un patto di opzione di vendita ed un contratto di locazione di un bene immobile) perfezionati in un contesto negoziale in cui il bene oggetto dell'opzione non č pacificamente di proprietą dell'alienante-locatore sin dall'origine (essendo l'utilizzatore in base ad un contratto di leasing), senza che sia stata preliminarmente sperimentata l'opzione ermeneutica proclive a riconoscere la suscettibilitą del congegno negoziale a realizzare in concreto l'effetto traslativo programmato dalle parti, tenendo conto che la vicenda negoziale č riconducibile allo schema della vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c.