(massima n. 1)
La previsione, nello statuto di un'associazione, dell'adozione di una forma convenzionale, atteso l'univoco disposto di cui all'art. 1352 c.c., importa la presunzione che essa sia stata voluta per la validità del contratto senza che rilevi l'assenza di un'espressa e specifica previsione di nullità convenzionale dei contratti conclusi in violazione di tale requisito di forma, da considerarsi come inserita anche nell'interesse di tutti gli associati con la conseguenza che l'eventuale nullità, ben può essere fatta valere da ciascun interessato.