(massima n. 1)
Nell'esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilitą, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest'ultima, in virtł del principio di affidamento, l'obbligo di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilitą del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l'omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilitą della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilitą della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un'attivitą al cui adempimento era tenuta "ex lege".