Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7922 del 20 marzo 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest'ultima, in virtù del principio di affidamento, l'obbligo di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilità del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l'omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilità della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilità della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un'attività al cui adempimento era tenuta "ex lege".

(massima n. 2)

In materia di responsabilità civile, ove le condizioni di vulnerabilità del soggetto trasportato siano accertate e fossero note già ab origine al vettore, deve ritenersi che quest'ultimo abbia assunto l'obbligo di trasporto con la contestuale instaurazione di una relazione con la fonte di pericolo, per cui è sorto un dovere di sorveglianza a suo carico, da intendersi alla stregua di un munus e di una funzione liberamente accettati e come tali riconoscibili all'esterno, sì da assumere rilevanza erga omnes, giacché il principio di affidamento implica che un soggetto viene a trovarsi nella sfera di custodia e di vigilanza di altro soggetto che sia in grado di seguirne e controllarne le azioni affinché non si verifichino effetti pregiudizievoli.

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