Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 1016del 17 gennaio 2013
(1 massima)
(massima n. 1)
Il pubblico ufficiale incaricato di eseguire l'offerta reale di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1209 cod. civ., non ha alcun obbligo di munirsi di una procura scritta conferita dall'offerente.