(massima n. 1)
In difetto di esecuzione, nel termine concesso dalla sentenza di condanna, di primo grado, all'appaltatore per eliminare i vizi e le difformità dell'opera, il committente può provvedervi direttamente a sue spese, e ottenerne il rimborso con la sentenza di secondo grado, come misura del risarcimento del danno derivato dall'inadempimento dell'appaltatore già chiesto in primo grado, perché tale domanda può esser sia in aggiunta, sia in alternativa alla domanda di esecuzione in forma specifica.