(massima n. 1)
In conformitā ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che č stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessitā di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilitā risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva disatteso la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale avanzata dai promissari acquirenti nei confronti dei creditori procedenti, i quali - ricevuto dagli attori il pagamento del debito dell'esecutato - avevano omesso di adoperarsi per l'estinzione del processo esecutivo attraverso il deposito di regolari atti di rinuncia).