(massima n. 1)
In tema di azioni di nunciazione nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora il "petitum" sostanziale della domanda si fondi sulla tutela di un diritto soggettivo e non coinvolga la contestazione della legittimitą di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla pubblica amministrazione; pertanto, quando fonte del danno siano il "se" o il "come" dell'opera progettata, e non le sole sue concrete modalitą esecutive, la "causa petendi" involge un comportamento della pubblica amministrazione (o di chi per essa ha agito) che si traduce in manifestazione del potere autoritativo di quella - qualificandosi necessario, per le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire e non gią meramente occasionato dall'esercizio del potere medesimo - e sussiste allora la giurisdizione del giudice amministrativo sulle pretese del privato basate sull'illegittimitą dell'azione pubblica.