(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese di manutenzione straordinaria relative a un immobile, detenuto dal richiedente dapprima a titolo di locazione e successivamente in virtù di un contratto preliminare di compravendita, sul presupposto che si configurasse una situazione di mera detenzione qualificata, essendo carente l'"animus possidendi").