(massima n. 1)
In forza della disciplina vigente in data anteriore rispetto all'entrata in vigore del nuovo regime introdotto con la novella del 2012, all'assemblea condominiale deve essere convocato il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato, nei rapporti con i terzi, come condomino senza esserlo, difettando nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, che è volto essenzialmente all'esigenza di tutela dei terzi in buona fede, fra i quali non possono considerarsi i condomini. Ne consegue che, qualora, come nel caso di specie, sia stata omessa la convocazione del reale condomino, quest'ultimo può legittimamente impugnare la delibera assembleare per ottenerle l'annullamento ai sensi dell'art. 1137 c.c.