(massima n. 1)
La responsabilitą dell'appaltatore per i vizi e le difformitą dell'opera deve essere esclusa qualora il committente si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera, riducendo il primo a nudus minister, ovvero abbia incaricato di detta esecuzione una impresa che sapeva essere priva delle capacitą tecniche ed organizzative necessarie per la realizzazione dell'opera affidatale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilitą di una societą alla quale era stata appaltata l'estrazione di olio da mandorle, in quanto la committente si era dimostrata a conoscenza dell'inesperienza dell'appaltatrice ed aveva collaborato alla risoluzione dei problemi tecnici esercitando un continuo controllo preventivo nel corso della lavorazione).