(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, rientrano tra le parti comuni (ex art. 1117 c.c.) i cd. volumi tecnici, ossia quelli destinati a contenere gli impianti tecnici del fabbricato (quali i vani ascensore, caldaia, autoclave, contatori), per essere vincolati all'uso comune, in virtł della loro naturale destinazione o della loro connessione materiale e strumentale rispetto alle singole parti dell'edificio. Tuttavia, per stabilire la condominialitą di detti beni (nella specie, vano caldaia e contatori), occorre accertare che la relazione di accessorietą ed il collegamento funzionale fra gli impianti o i servizi comuni, da un lato, e le unitą in proprietą esclusiva, dall'altro, sussistessero gią al momento della nascita del condominio, non rilevando il collegamento creato solo successivamente alla formazione dello stesso, dal quale potrebbe piuttosto discendere la costituzione di una servitł a carico di porzione di proprietą esclusiva.