(massima n. 1)
Mentre vanno ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore della quota di ciascuno, le spese che attengano a parti dell'edificio comuni o ritenute tali in base a norma regolamentare e che adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una funzione di prevenzione di eventi che potrebbero interessare l'intero edificio condominiale, non cosģ accade quando l'utilitą riguardi la singola proprietą esclusiva e l'intervento non possa in alcun modo servire ad uno o pił condomini, non essendo gli stessi obbligati a contribuire alle spese relative. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale la corte d'appello aveva ritenuto legittima la delibera condominiale che aveva posto a carico dei condomini non proprietari le spese concernenti la progettazione e l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendi di autorimesse interrate di proprietą esclusiva e dei relativi spazi di manovra, stante l'assenza per essi di utilitą, e l'irrilevanza del beneficio solo indiretto ritratto).