(massima n. 1)
In tema di appalto la prescrizione biennale di cui all'art. 1667 comma terzo, c.c. opera per tutte le azioni di cui all'art. 1668 c.c., ma non per le comuni azioni contrattuali e per l'eventuale connessa azione di risarcimento dei danni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto assoggettata alla prescrizione ordinaria l'azione di rivalsa del committente contro l'appaltatore per le somme erogate a terzi per il risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione dell'opera appaltata).