(massima n. 1)
L'indennitā di asservimento, prevista dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennitā corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione; ne consegue l'inapplicabilitā dell'art. 1038, comma 1, c.c. che, in riferimento alla diversa fattispecie delle servitų di acquedotto e scarico coattivo, commisura l'indennitā dovuta al proprietario del fondo servente all'intero valore venale del terreno occupato, in quanto, da un lato, la sua applicabilitā in materia di opere pubbliche č preclusa dall'operativitā della disciplina speciale dettata in materia di espropriazione e, dall'altro, essa presuppone che il proprietario del fondo servente perda la disponibilitā della parte di terreno da occupare per la costruzione dell'acquedotto.