(massima n. 1)
In tema di contratto di appalto, la domanda risarcitoria del committente volta a far valere nei confronti dell'appaltatore la garanzia per le difformitā e i vizi dell'opera, č soggetta alla prescrizione biennale di cui all'art. 1667 terzo comma c.c., non applicandosi alla stessa il principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum, che opera invece con riguardo alla mera eccezione di garanzia volta a paralizzare la domanda di pagamento dell'appaltatore ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1667 c.c.