(massima n. 1)
Ai fini dell'esercizio dello "ius aedificandi", ai sensi degli artt. 952, comma 1, e 954, ultimo comma, c.c., č qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della soliditą, stabilitą ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal materiale impiegato per la sua realizzazione, purché determini un ampliamento della superficie e della funzionalitą dell'immobile. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione gravata, la quale aveva ritenuto che l'apposizione di travi di ferro, poi sostituite da una struttura metallica tipo "orsogril", non integrasse una costruzione).