(massima n. 1)
Nel giudizio di rivendica di un immobile, ai fini della prova della proprietā non č sufficiente un atto di divisione, il quale, atteso il carattere retroattivo dell'atto divisionale, non ha di per sé forza probante, nei confronti dei terzi, del diritto di proprietā attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene č stato attribuito in sede di divisione.