(massima n. 1)
La comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 c.c., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 c.c.