(massima n. 1)
La costruzione o la ristrutturazione di una strada che realizzi un'esigenza di traffico, donde derivi un'alterazione del deflusso delle acque ed un danno alle colture di un fondo, legittima il proprietario di esso alla generale azione risarcitoria, ex art. 2043 c.c. - eventualmente inclusiva dell'esborso per l'esecuzione di opere necessarie ad evitarne la reiterazione - in base al generale principio del "neminem laedere", trattandosi di opere destinate ad assolvere esigenze generali; in tale ipotesi, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 913 c.c. che, viceversa, presuppone l'esistenza di una relazione di "vicinitas" tra i fondi, l'esecuzione di opere di sistemazione agraria o comunque di modifica dello stato dei luoghi in grado di incidere sul naturale scolo delle acque e la diretta derivazione, da dette opere, di un danno per uno dei due fondi.