(massima n. 1)
In tema di fondi posti a dislivello naturale, il muro che assolve alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra i due immobili con la parte alta si presume di proprietą esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietą comune tra i titolari dei terreni finitimi, nella parte sovrastante il detto livello.