(massima n. 1)
Il condomino che sopraeleva per primo il muro comune può non estendere la nuova costruzione all'intero spessore, purché esegua la stessa verso l'area di sua esclusiva proprietà e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana. Ne segue la necessità, per il giudice di merito investito della questione circa la legittimità dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 885, primo comma, c.c., di verificare se la sopraelevazione sia realizzata dal comproprietario per l'intero spessore del muro sul quale è costruita o solo su una porzione di esso, trattandosi di fatto decisivo perché, in tale ultimo caso, per riconoscersi la legittimità della sopraelevazione è necessario che la costruzione sia effettuata verso l'area di esclusiva proprietà del condomino che ha sopraelevato e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana.