(massima n. 1)
La presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall'art. 880 cod. civ., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l'utilitā comune, č vinta dall'accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 cod. civ.