(massima n. 1)
Il principio della prevenzione si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltą di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metą di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltą di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c.