(massima n. 1)
I regolamenti edilizi previsti dall'art. 873 c.c. in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme pił restrittive, dei cosiddetti "diritti quesiti" (per cui la disciplina pił restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "gią sorte"), e, nel caso di norme pił favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimitą o meno della costruzione. Ne consegue l'inammissibilitą dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano pił alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi "medio tempore", ossia di quelli conseguenti alla illegittimitą della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina.