(massima n. 2)
L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal proprietario di un appartamento limitrofo a un fondo sul quale veniva effettuata attività di stoccaggio e commercio di carte, cartoni, vetro e plastica, desumendo la ricorrenza del pregiudizio dalla circostanza che le immissioni interessavano la quasi totalità dei vani dell'appartamento dell'attore ed erano percepibili anche nei giorni festivi, nelle ore serali, ed anche con gli infissi chiusi).